Il Consiglio di Stato ha chiarito che ai fini dell’esecuzione di opere edilizie su suoli demaniali non è sufficiente il mero provvedimento di concessione demaniale, ma occorre pur sempre l’ulteriore e autonomo titolo edilizio comunale, statuendo conseguentemente che “l’ordine di demolizione è atto dovuto e vincolato e non necessita di motivazione aggiuntiva rispetto all’indicazione dei presupposti di fatto e all’individuazione e qualificazione degli abusi edilizi, non potendo aver rilievo, ai fini della validità dell’ordine di demolizione, (I) il tempo trascorso tra la realizzazione dell’opera abusiva e la conclusione dell’iter sanzionatorio, né (II) la mera inerzia dell’amministrazione nell’esercizio di un potere-dovere, che non può certamente radicare un affidamento di carattere legittimo in capo al proprietario dell’abuso, né infine (III) l’ipotesi che l’attuale proprietario dell’immobile non sia responsabile dell’abuso e non risulti che la cessione sia stata effettuata con intenti elusivi” (si cfr. Cons. Stato, Sez. VI, sentenza 16 novembre 2020, n. 7063)
Ad avviso del Giudice Amministrativo, investito della questione relativa al termine di prescrizione dell’azione di ripetizione dell’indebito promossa dal G.S.E., “l’azione di recupero di somme