Il T.S.A.P. ha espressamente statuito che l’art. 30 del R.D. 1775/1933 – in virtù del quale, qualora al termine della concessione di piccola derivazione idroelettrica persistano i fini della derivazione e non si riscontrino superiori ragioni di pubblico interesse, al concessionario è rinnovata la concessione con quelle modifiche che, in ragione della variazione dei luoghi e del corso d’acqua, si rendano necessarie – dev’essere disapplicato “nella parte in cui consente il rinnovo di un contratto di concessione, senza la previa indizione di una procedura, trasparente e conoscibile, che consenta ai terzi che vi hanno interesse di formulare una proposta concorrente, sulla base dei princìpi di derivazione comunitaria i quali, quando l’amministrazione attribuisce occasioni di vantaggio a privati in relazione a beni pubblici la cui disponibilità sia limitata, deve rispettare i princìpi di non discriminazione e pari trattamento, corollario di quello di concorrenza su cui si basa il Trattato U.E.” (si cfr. T.S.A.P., sent. 13 dicembre 2018, n. 201; altresì, si cfr. Cass. Civ. Sez. Un., sent. 4 giugno 2018, n. 14232).
Ad avviso del Giudice Amministrativo, investito della questione relativa al termine di prescrizione dell’azione di ripetizione dell’indebito promossa dal G.S.E., “l’azione di recupero di somme