Ad avviso del T.S.A.P., “la corresponsione del canone trova fondamento nel legittimo prelievo dell’acqua, di cui il canone costituisce il corrispettivo”, con la conseguente inesigibilità del canone “attesa la sua natura corrispettiva e sinallagmatica, ogniqualvolta non sia possibile utilizzare, per ostacoli indipendenti dalla volontà del concessionario, le acque oggetto di derivazione” e, parimenti, con il conseguente accollo al concessionario dell’onere della mancata o ritardata utilizzazione della risorsa idrica “se ed in quanto imputabile a sue scelte imprenditoriali o a sua eventuale inefficienza operativa [… parimenti] l’inutilizzabilità totale o parziale della risorsa idrica per cause non imputabili al concessionario [ivi compreso il factum principis] implica il venir meno o la riduzione del canone” (si cfr. T.S.A.P., sent. 18 febbraio 2015, n. 37).
Ad avviso del Giudice Amministrativo, investito della questione relativa al termine di prescrizione dell’azione di ripetizione dell’indebito promossa dal G.S.E., “l’azione di recupero di somme