Ad avviso del Giudice Civile, “l’eccessiva onerosità sopravvenuta, che, ai sensi dell’art. 1467 cod. civ., giustifica la risoluzione dei contratti di fornitura, non è ravvisabile nella mera variazione del costo delle materie prime rientrante nella ordinaria oscillazione dei prezzi e, quindi, nell’alea normale del contratto, dovendo consistere in abnormi cause di natura economica e finanziaria, di carattere generale o particolare, che incidano sui prezzi stessi in maniera straordinaria e imprevedibile. Nel caso di specie, […] ritiene il Tribunale che ricorra tale ipotesi, avendo l’energia elettrica raggiunto dei costi non prevedibili e superiori rispetto alle normali oscillazioni di mercato in ragione della crisi economica e finanziaria, alla quale si è aggiunto il conflitto bellico in atto in Europa; peraltro, la voce di costo relativa all’energia elettrica riveste una notevole incidenza nell’ambito dell’attività economica esercitata […]. Inoltre, lo squilibrio tra le prestazioni cui le parti contrattuali sono rispettivamente tenute non appare avere carattere temporaneo protraendosi in misura sempre maggiore da molti mesi” (si cfr. Trib. Arezzo, ord. 22 giugno 2022).
Ad avviso del Giudice Amministrativo, investito della questione relativa al termine di prescrizione dell’azione di ripetizione dell’indebito promossa dal G.S.E., “l’azione di recupero di somme