Decreto Legge c.d. “Salva Casa” contenente disposizioni per la regolarizzazione degli abusi edilizi minori

In data 29 maggio 2024 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D.L. 69/2024, recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica”, da convertirsi in legge dal Parlamento, con o senza modifiche, entro 60 giorni, pena la perdita della sua temporanea efficacia.

Le novità riguardano la documentazione amministrativa sullo stato legittimo degli immobili, l’ampliamento degli interventi che possono essere eseguiti in edilizia libera, i mutamenti di destinazione d’uso, la disciplina delle tolleranze (per gli interventi realizzati prima dell’entrata in vigore del D.L.) e, soprattutto, la possibilità di regolarizzare le parziali difformità, superando in alcuni casi la disciplina sulla doppia conformità.

Il D.L. “Salva Casa” prevede che rientrino nelle tolleranze esecutive il minore dimensionamento dell’edificio, la mancata realizzazione di elementi architettonici non strutturali, le irregolarità geometriche e le modifiche alle finiture degli edifici di minima entità, le irregolarità esecutive di muri esterni ed interni e la difforme ubicazione delle aperture interne, la difforme esecuzione di opere di manutenzione ordinaria, gli errori progettuali corretti in cantiere e gli errori materiali di rappresentazione progettuale delle opere.

Nelle ipotesi di parziali difformità degli interventi dal permesso di costruire o dalla segnalazione certificata di inizio attività, il D.L. “Salva Casa” prevede che il responsabile dell’abuso, o l’attuale proprietario dell’immobile, possa ottenere il permesso di costruire e presentare la segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria se l’intervento risulta conforme alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della domanda, e alla disciplina edilizia vigente al momento della realizzazione dell’intervento.

La richiesta del permesso di costruire o la S.C.I.A. in sanatoria sono accompagnate dalla dichiarazione del professionista abilitato che attesta le necessarie conformità; inoltre, si supera il silenzio rigetto e si introduce il silenzio assenso (45 giorni per il permesso di costruire e 30 giorni per la S.C.I.A.).

Per la regolarizzazione dovrà essere pagata una sanzione compresa tra € 1.000,00 ed € 30.984,00, in proporzione all’aumento del valore dell’immobile.

Lo sportello unico edilizia del Comune può, comunque, subordinare la regolarizzazione all’esecuzione di interventi considerati essenziali per garantire il rispetto di norme igieniche, di sicurezza, di efficientamento energetico o di rimozione delle barriere architettoniche.

Sono sempre esclusi dalla regolarizzazione gli abusi totali, cioè la costruzione di fabbricati in totale assenza di titoli edilizi.

Avv. Andrea Porro
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