La competenza per l’individuazione della aree idonee

Ad avviso della Corte Costituzionale, “tanto l’art. 12 c. 10 del D.Lgs. 387/2003 (secondo cui ‘in attuazione delle linee guida, le regioni possono procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti’), quanto il punto 17.1 delle linee guida assegnano alle regioni (e alle province autonome) – e non ai comuni – il compito di individuare le aree non idonee ‘attraverso un’apposita istruttoria’, i cui esiti devono contenere per ‘ciascuna area individuata come non idonea in relazione a specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti, la descrizione delle incompatibilità riscontrate con gli obiettivi di protezione individuati nelle disposizioni esaminate’. In particolare, spetta alle regioni e alle province autonome – secondo il punto 17.2 delle linee guida – conciliare ‘le politiche di tutela dell’ambiente e del paesaggio con quelle di sviluppo e valorizzazione delle energie rinnovabili attraverso atti di programmazione congruenti con la quota minima di produzione di energia da fonti rinnovabili loro assegnata (burden sharing)’. […] Fermo restando il possibile coinvolgimento dei comuni nella definizione dell’atto di programmazione, la regione non può per legge demandare a essi un compito che le è stato assegnato dai principi statali al fine di garantire, nell’ambito dei singoli territori regionali, il delicato contemperamento dei vari interessi implicati e il rispetto dei vincoli imposti alle regioni (e analogamente alle province autonome) per il raggiungimento della quota minima di incremento dell’energia prodotta da fonti rinnovabili” (si cfr. Corte Cost., sent. 23 febbraio 2023, n. 27)

Avv. Andrea Porro
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