Favor per la massima diffusione delle fonti energetiche rinnovabili del diritto euro-unitario e nazionale

Ad avviso della giurisprudenza amministrativa, “non è possibile emettere un diniego all’intervento edilizio, senza indicare al proponente le possibili soluzioni edificatorie assentibili. Tale diniego si pone, infatti, in contrasto con il princìpio di leale collaborazione, il quale impone alla Soprintendenza di esprimere un dissenso costruttivo, evidenziando le modifiche o le prescrizioni in ragione delle quali il progetto possa eventualmente superare il vaglio, indicando quale tipo di accorgimento tecnico o, al limite, di modifica progettuale potrebbe far conseguire all’interessato l’autorizzazione paesaggistica, in quanto la tutela del preminente valore del paesaggio non deve necessariamente coincidere con la sua statica salvaguardia, ma richiede interventi improntati a fattiva collaborazione delle autorità preposte alla tutela paesaggistica, funzionali a conformare le iniziative edilizie al rispetto dei valori estetici e naturalistici del bene paesaggio” (si cfr. T.A.R. Lazio – Roma, Sez. II, 6 marzo 2023, n. 3631; in senso conforme, si cfr. T.A.R. Campania – Salerno, Sez. II, 4 novembre 2022, n. 2945).

Avv. Andrea Porro
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