L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha dichiarato la non conformità della vigente disciplina legislativa nazionale (artt. 28 e 30 del R.D. 1775/1933) e regionale ai princìpi comunitari (artt. 49 e 57 del TFUE, art. 12 della Direttiva Servizi 2006/123/CE) in materia di attribuzione di titoli per l’esercizio di attività economiche i quali, in ragione della scarsità delle risorse che utilizzano, sono per definizione in numero limitato, e per tale ragione richiedono l’adozione di modalità concorrenziali per la loro assegnazione, nonché per i loro rinnovi. Conseguentemente, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha esortato i legislatori, nazionale e regionali, a modificare la vigente disciplina per sostituire l’attuale procedimento di rinnovo automatico con un nuovo procedimento, anche semplificato, ma comunque conforme ai princìpi di massima contendibilità delle concessioni di piccole derivazioni idroelettriche al momento della loro scadenza e, quindi, trasparente, aperta e non discriminatoria (si cfr. Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, parere 3 marzo 2021, n. AS1722)
Ad avviso del Giudice Amministrativo, investito della questione relativa al termine di prescrizione dell’azione di ripetizione dell’indebito promossa dal G.S.E., “l’azione di recupero di somme