Il TAR Lazio ha ritenuto infondata l’azione avverso il silenzio formatosi in seguito allo spirare dei 30 giorni dalla presentazione alla Pubblica Amministrazione di un’istanza di riesame in autotutela, poiché ad avviso del Giudice Amministrativo “il potere di autotutela è sottoposto alla più ampia valutazione discrezionale della Pubblica Amministrazione e non si esercita in base ad un’istanza di parte, avente al più portata meramente sollecitatoria e inidonea, come tale, ad imporre alcun obbligo giuridico di provvedere, con la conseguente inutilizzabilità del rimedio processuale previsto avverso il silenzio inadempimento” (si cfr. TAR Lazio – Roma, Sez. I bis, sentenza 28 dicembre 2020, n. 14042)
Ad avviso del Giudice Amministrativo, investito della questione relativa al termine di prescrizione dell’azione di ripetizione dell’indebito promossa dal G.S.E., “l’azione di recupero di somme