Il Consiglio di Stato ha chiarito che ai fini dell’esecuzione di opere edilizie su suoli demaniali non è sufficiente il mero provvedimento di concessione demaniale, ma occorre pur sempre l’ulteriore e autonomo titolo edilizio comunale, statuendo conseguentemente che “l’ordine di demolizione è atto dovuto e vincolato e non necessita di motivazione aggiuntiva rispetto all’indicazione dei presupposti di fatto e all’individuazione e qualificazione degli abusi edilizi, non potendo aver rilievo, ai fini della validità dell’ordine di demolizione, (I) il tempo trascorso tra la realizzazione dell’opera abusiva e la conclusione dell’iter sanzionatorio, né (II) la mera inerzia dell’amministrazione nell’esercizio di un potere-dovere, che non può certamente radicare un affidamento di carattere legittimo in capo al proprietario dell’abuso, né infine (III) l’ipotesi che l’attuale proprietario dell’immobile non sia responsabile dell’abuso e non risulti che la cessione sia stata effettuata con intenti elusivi” (si cfr. Cons. Stato, Sez. VI, sentenza 16 novembre 2020, n. 7063)
Ad avviso del Giudice Amministrativo, “l’art. 7 c. 2 lett. c) del D.M. 21 giugno 2024 appare – al sommario esame proprio di questa fase cautelare