Il T.S.A.P. ha statuito che “la violazione del termine di conclusione del procedimento in funzione di annullamento del diniego è manifestamente infondato […] perché, per giurisprudenza pacifica, simile inosservanza procedimentale non si traduce perciò solo nell’illegittimità del provvedimento finale, quantunque tardivamente adottato. […] Infatti, l’ordinamento appresta tutele di segno differenti a fronte dell’inerzia procedimentale, incentrate tradizionalmente sul rito del silenzio, in funzione di accelerazione della conclusione del procedimento; ovvero più di recente sulla riparazione del danno (c.d. danno da mero ritardo) che da tale inerzia possa essere eventualmente derivato, in termini di indennizzo o di risarcimento” (si cfr. T.S.A.P., sent. 28 maggio 2019, n. 137).
L’art. 1 – recante modifiche all’art. 1 c. 1 del D.Lgs. 190/2024 – amplia l’ambito di applicazione della disciplina del D.Lgs. 190/2024 anche agli impianti di accumulo,