Il T.S.A.P. ha statuito che “la violazione del termine di conclusione del procedimento in funzione di annullamento del diniego è manifestamente infondato […] perché, per giurisprudenza pacifica, simile inosservanza procedimentale non si traduce perciò solo nell’illegittimità del provvedimento finale, quantunque tardivamente adottato. […] Infatti, l’ordinamento appresta tutele di segno differenti a fronte dell’inerzia procedimentale, incentrate tradizionalmente sul rito del silenzio, in funzione di accelerazione della conclusione del procedimento; ovvero più di recente sulla riparazione del danno (c.d. danno da mero ritardo) che da tale inerzia possa essere eventualmente derivato, in termini di indennizzo o di risarcimento” (si cfr. T.S.A.P., sent. 28 maggio 2019, n. 137).
Ad avviso del Giudice Amministrativo, “l’art. 7 c. 2 lett. c) del D.M. 21 giugno 2024 appare – al sommario esame proprio di questa fase cautelare