Ad avviso del Giudice Amministrativo, “la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili è un’attività di interesse pubblico che contribuisce anch’essa non solo alla salvaguardia degli interessi ambientali ma, sia pure indirettamente, anche a quella dei valori paesaggistici. Quindi la determinazione conclusiva ed il rilascio dell’autorizzazione unica sono il frutto di una valutazione più ampia degli interessi coinvolti, e, segnatamente, del bilanciamento tra tutela del territorio e il particolare favor riconosciuto alle fonti energetiche rinnovabili dalla disciplina interna e sovranazionale” (si cfr. Cons. Stato Sez. IV, sent. 12 aprile 2021, n. 2983; in senso conforme, si cfr. Cons. Stato Sez. VI, sent. 23 marzo 2016, n. 1201).
Ad avviso della Consulta, “il legislatore nazionale ha, infatti, accolto i princìpi della concorrenza solo con riferimento alle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi