Ad avviso del T.S.A.P., “il princìpio del soccorso istruttorio è immanente nel nostro ordinamento e trova il suo fondamento generale nell’art. 6 della L. 241/1990 [… e] coerentemente con la generale disciplina sul procedimento amministrativo, l’art. 14.4 del D.M. 10 settembre 2010 […] onera l’Amministrazione di comunicare all’istante l’eventuale incompletezza della documentazione prescritta, a cui segue la sospensione del procedimento sino all’intervenuta integrazione” (si cfr. T.S.A.P., sent. 18 maggio 2018, n. 87; in senso conforme, si cfr. T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, sent. 15 novembre 2012, n. 1949).
Ad avviso del Giudice Amministrativo, “l’art. 7 c. 2 lett. c) del D.M. 21 giugno 2024 appare – al sommario esame proprio di questa fase cautelare