Ad avviso della Consulta, “la disciplina dei regimi abilitativi degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, riconducibile alla materia ‘produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia’ (art. 117 c. III Cost.), deve conformarsi ai principi fondamentali, previsti dal D.Lgs. 387/2003, nonché, in attuazione del suo art. 12 c. X dalle menzionate Linee Guida. Con riferimento a queste ultime, inoltre, è stato costantemente ricordato che esse, approvate in sede di conferenza unificata, sono espressione della leale collaborazione tra Stato e Regioni e sono, pertanto, vincolanti, in quanto costituiscono, in settori squisitamente tecnici, il completamento della normativa primaria [e, altresì, che esse] hanno natura inderogabile e devono essere applicate in modo uniforme in tutto il territorio nazionale, [potendosi, quindi] annoverare – per giurisprudenza costante di questa Corte – tra i princìpi fondamentali della materia, vincolanti nei confronti delle Regioni” (si cfr. Corte Cost., sent. 21 ottobre 2022, n. 216; in senso conforme, si cfr. Corte Cost., sent. 30 luglio 2021, n. 177).
Ad avviso del Giudice Amministrativo, investito della questione relativa al termine di prescrizione dell’azione di ripetizione dell’indebito promossa dal G.S.E., “l’azione di recupero di somme