Ad avviso della Consulta, “la disciplina dei regimi abilitativi degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, riconducibile alla materia ‘produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia’ (art. 117 c. III Cost.), deve conformarsi ai principi fondamentali, previsti dal D.Lgs. 387/2003, nonché, in attuazione del suo art. 12 c. X dalle menzionate Linee Guida. Con riferimento a queste ultime, inoltre, è stato costantemente ricordato che esse, approvate in sede di conferenza unificata, sono espressione della leale collaborazione tra Stato e Regioni e sono, pertanto, vincolanti, in quanto costituiscono, in settori squisitamente tecnici, il completamento della normativa primaria [e, altresì, che esse] hanno natura inderogabile e devono essere applicate in modo uniforme in tutto il territorio nazionale, [potendosi, quindi] annoverare – per giurisprudenza costante di questa Corte – tra i princìpi fondamentali della materia, vincolanti nei confronti delle Regioni” (si cfr. Corte Cost., sent. 21 ottobre 2022, n. 216; in senso conforme, si cfr. Corte Cost., sent. 30 luglio 2021, n. 177).
Ad avviso del Giudice Amministrativo, “l’art. 7 c. 2 lett. c) del D.M. 21 giugno 2024 appare – al sommario esame proprio di questa fase cautelare