Ad avviso del Giudice Amministrativo, “pare condivisibile la tesi propugnata dalla ricorrente con il secondo motivo di ricorso, là dove si evidenzia che né la ratio di tutela sanitaria né la preservazione delle potenzialità di espansione dell’area cimiteriale risultano pregiudicate dell’eventuale installazione di un impianto fotovoltaico quale quello proposto dalla ricorrente. Da un lato, infatti, trattasi di strutture non destinate ad essere occupate da persone, sicché non si ravvisano problematiche di carattere sanitario, dall’altro l’impianto fotovoltaico a terra non è del tutto assimilabile ad un edificio dal punto di vista della inamovibilità” (si cfr. T.A.R. Piemonte, Sez. I, sent. 18 aprile 2012, n. 449).
Ad avviso del Giudice Amministrativo, investito della questione relativa al termine di prescrizione dell’azione di ripetizione dell’indebito promossa dal G.S.E., “l’azione di recupero di somme