Ad avviso del Giudice Amministrativo, “Il Programma Energetico Ambientale Regionale (PEAR) costituisce lo strumento di programmazione strategica con cui la Regione Lombardia definisce i propri obiettivi di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili, in coerenza con le quote obbligatorie di utilizzo delle fonti rinnovabili assegnate alle Regioni nell’ambito della politica energetica europea. Tra le funzioni del PEAR vi è pertanto anche quella di differenziare le aree, stabilendo per ciascuna di esse la possibilità o meno di installazione di impianti a fonte rinnovabile, individuando altresì, a seconda delle caratteristiche delle singole aree, quali tipologie di impianti siano ammesse e quali escluse. […] Eventuali limitazioni generali e stringenti si pongono certamente non in linea con gli obiettivi nazionali assunti in sede europea e con le impellenti necessità di variare le fonti di approvvigionamento energetico del paese. […] Tale individuazione delle aree e dei siti ‘non idonei’ non si configura come divieto preliminare, ma come atto di accelerazione e semplificazione dell’iter di autorizzazione. Trattasi non di impedimento assoluto, ma di valutazione di ‘primo livello’ che impone di valutare in concreto, caso per caso, se l’impianto così come effettivamente progettato, considerati i vincoli insistenti sull’area, possa ritenersi realizzabile, non determinando una reale compromissione dei valori tutelati dalle norme di protezione del sito” (si cfr. T.A.R. Lombardia, Sez. III sent. 7 luglio 2022, n. 1630); in senso conforme, si cfr. T.A.R. Sardegna, Sez. II, sent. 23 ottobre 2020, n. 573).
Ad avviso del Giudice Amministrativo, investito della questione relativa al termine di prescrizione dell’azione di ripetizione dell’indebito promossa dal G.S.E., “l’azione di recupero di somme