Ad avviso del Giudice Amministrativo, investito della questione relativa al termine di prescrizione dell’azione di ripetizione dell’indebito promossa dal G.S.E., “l’azione di recupero di somme indebitamente corrisposte deve quindi ritenersi soggetta all’ordinaria prescrizione decennale di cui all’art. 2946 cod. civ., e non a quella quinquennale prevista dall’art. 2948, cod. civ., non potendosi far rientrare tale fattispecie fra le ipotesi espressamente contemplate in quest’ultima norma (si cfr. Cons. Stato, Sez. VI, sent. 20 settembre 2012, n. 4989) il cui termine decorre dal giorno in cui le somme sono state materialmente erogate (si cfr. Cons. Stato, Sez. VI, sent. 24 aprile 1993, n. 294), avendo l’azione di ripetizione di indebito come suo fondamento l’inesistenza, anche parziale, dell’obbligazione adempiuta da una parte, o perché il vincolo obbligatorio non è mai sorto o perché è venuto meno successivamente” (si cfr. T.A.R. Lazio, Sez. III ter, sent. 19 luglio 2023, n. 12196; in senso conforme, si cfr. T.A.R. Lazio, Sez. III ter, sent. 26 gennaio 2023, n. 1385).
Ad avviso del Giudice Amministrativo, nuovamente investito della questione relativa alla proroga delle concessioni demaniali, “come ha chiarito l’Adunanza plenaria nella sentenza n. 17 del