Con il parere n. 130318 espresso in data 8 agosto 2023, il Ministero dell’Ambiente ha ritenuto che “un impianto fotovoltaico può essere individuato quale complesso unitario e stabile ovvero stabilimento industriale in ragione del fatto che è composto da un insieme ad esempio di moduli, inverter, sistema di accumulo, sistema di monitoraggio che sono tra loro interconnessi come un complessivo ciclo produttivo e che la qualifica di stabilimento anche al ‘luogo adibito in modo stabile all’esercizio di una o più attività’. Pertanto, si conferma che a livello generale possano considerarsi esenti da valutazioni ambientali sino a 10 MW in quanto aree idonee ex lege per l’installazione di impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, ai sensi del combinato disposto dell’art. 47 c. 11 bis del D.L. 13/2023 e dell’art. 20 del D.Lgs. 199/2021 c. 8, lett. c ter) n. 2) le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da un preesistente impianto fotovoltaico a terra di potenza superiore a 20 kW (anche se quest’ultimo realizzato non in zona a destinazione industriale, artigianale e commerciale)“.
Ad avviso del Giudice Amministrativo, “l’art. 7 c. 2 lett. c) del D.M. 21 giugno 2024 appare – al sommario esame proprio di questa fase cautelare