Procedimenti semplificati per l’installazione di impianti fotovoltaici

Ad avviso del Giudice Amministrativo, “deve ritenersi implicitamente abrogata, per effetto dell’entrata in vigore dell’art. 22 bis del d.lgs. n. 199/2021, ogni disposizione regionale avente l’effetto di subordinare l’installazione di impianti fotovoltaici a terra in aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale all’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati, fatte salve le valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del d.lgs. n. 152/2006, ove previste, il provvedimento del Comune, nella parte in cui dichiara la ‘irricevibilità’ della CIL presentata dalla Società in ragione della necessità dell’autorizzazione unica, è da ritenersi illegittimo e deve pertanto essere annullato” (si cfr. T.A.R. Umbria, Sez. I, sent. 14 giugno 2024, n. 473).

Avv. Andrea Porro
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