Ad avviso del Giudice Amministrativo, “deve ritenersi implicitamente abrogata, per effetto dell’entrata in vigore dell’art. 22 bis del d.lgs. n. 199/2021, ogni disposizione regionale avente l’effetto di subordinare l’installazione di impianti fotovoltaici a terra in aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale all’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati, fatte salve le valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del d.lgs. n. 152/2006, ove previste, il provvedimento del Comune, nella parte in cui dichiara la ‘irricevibilità’ della CIL presentata dalla Società in ragione della necessità dell’autorizzazione unica, è da ritenersi illegittimo e deve pertanto essere annullato” (si cfr. T.A.R. Umbria, Sez. I, sent. 14 giugno 2024, n. 473).
Ad avviso della giurisprudenza amministrativa, “il passaggio alla produzione di energia da fonti rinnovabili costituisce, infatti, un obiettivo di interesse nazionale. Deve ritenersi, pertanto, non