Ad avviso del Giudice Amministrativo, “non si può escludere che nel futuro le torri eoliche possano essere considerate alla stregua di elementi caratterizzanti del paesaggio, da valorizzare ovvero tutelare; si deve però prendere atto che nell’attuale momento storico ciò non vale, dato che gli obiettivi di tutela della normativa in tema di VIA, e in generale di tutta la normativa in materia paesaggistica, sono altri. Vale quindi il principio per cui non è consentito al privato interessato contrapporre ad una non illogica valutazione della p.a preposta alla tutela di un dato interesse, una diversa valutazione dei propri esperti, ancorché non assurda o implausibile [in senso conforme, si cfr. Cons. Stato, Sez, IV, sent. 30 agosto 2023, n. 8043]. Accertato, quindi, che allo stato della normativa le torri eoliche vanno riguardate come potenziali elementi detrattori del paesaggio, in quanto si tratta in sintesi estrema di impianti industriali, nel caso di specie si deve affermare che la presenza di numerosi impianti di questo tipo già installati, e quindi di un parziale degrado della zona interessata, non impedisce di negare la VIA per installarne di ulteriori, dato che in questo modo si impedisce un degrado ulteriore [in senso conforme, si cfr. Cons. Stato, Sez. VI, sent. 22 novembre 2023 n. 10031]“ (si cfr. Cons. Stato, Sez. IV, sent. 4 settembre 2024, n. 7400).
Ad avviso del Giudice Amministrativo, “l’art. 7 c. 2 lett. c) del D.M. 21 giugno 2024 appare – al sommario esame proprio di questa fase cautelare