Installazione di impianti fotovoltaici nelle c.d. “aree idonee” ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 199/2021

Ad avviso della giurisprudenza amministrativa, “l’art. 20 comma 8 del D.Lgs. 199/2021 ha indicato le aree da reputarsi idonee di per sé ai fini dell’installazione degli impianti e fra queste si annoverano le aree agricole collocate nelle vicinanze di impianti industriali (meno di 500 metri) di cui al n. 2) della lettera c-ter) del comma 8. Il legislatore statale, attuando la norma euro-unitaria, ha quindi ritenuto che la destinazione agricola dell’area non sia ostativa alla collocazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. Siamo pertanto in presenza di una scelta effettuata per così dire ‘a monte’ dalla legge, che ha reputato che la posa degli impianti non sia in contrasto con il carattere agricolo della zona interessata. […] In conclusione, la norma dell’art. 20 comma 8 succitata deve trovare immediata applicazione e non può essere derogata da fonti normative locali” (si cfr. T.A.R. Lombardia – Milano, Sez. II, 20 febbraio 2025, n. 550).

Avv. Andrea Porro
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