Installazione di impianti fotovoltaici nelle c.d. “aree idonee” ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 199/2021

Ad avviso della giurisprudenza amministrativa, “devono considerarsi ‘impianti industriali’, ai sensi del codice dell’ambiente, i parchi eolici e le centrali idroelettriche, in quanto la nozione ‘impianto industriale’ deve essere interpretata non in senso restrittivo – ossia come attività industriale funzionale alla trasformazione di materiali in nuovi prodotti – ma anche quale attività tesa alla trasformazione dell’energia potenziale idrostatica in energia cinetica e, quindi, in energia elettrica. Del resto, la ratio sottesa all’art. 20 comma 8 lett. c ter) D.Lgs. 199/2021 – che fissa seppure transitoriamente i criteri relativi alle aree idonee a recepire l’installazione dei pannelli fotovoltaici – si precisa nell’esigenza di favorire il decoro urbano e quindi di concentrare, ove possibile, gli impianti di energia rinnovabile in aree già a forte impatto urbanistico. E’ allora in tale logica che la nozione di ‘impianto industriale’ di cui al codice dell’ambiente deve essere correttamente intesa” (si cfr. T.A.R. Lazio – Roma, Sez. II bis, 10 marzo 2025, n. 4994).

Avv. Andrea Porro
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