Ad avviso della giurisprudenza amministrativa, “il passaggio alla produzione di energia da fonti rinnovabili costituisce, infatti, un obiettivo di interesse nazionale. Deve ritenersi, pertanto, non più possibile applicare ai pannelli fotovoltaici categorie estetiche tradizionali, le quali condurrebbero inevitabilmente alla qualificazione di questi elementi come intrusioni. La presenza del fotovoltaico sul tetto, alla luce delle sopravvenute esigenze energetiche, non può essere più percepita in assoluto come fattore di disturbo visivo. L’attenzione deve quindi essere focalizzata sulle modalità con cui i pannelli fotovoltaici sul tetto sono inseriti negli edifici che li ospitano e nel paesaggio circostante” (si cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 2 aprile 2025, n. 2808), poiché “la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili costituisce un’attività di interesse pubblico che contribuisce anch’essa non solo alla salvaguardia degli interessi ambientali, ma, sia pure indirettamente, anche a quella dei valori paesaggistici” (si cfr. T.A.R. Lombardia – Brescia, Sez. I, 18 gennaio 2025, n. 14; in senso conforme, si cfr. Cons. Stato, Sez, IV, 12 aprile 2021, n. 2983).
Ad avviso della giurisprudenza amministrativa, “non è possibile emettere un diniego all’intervento edilizio, senza indicare al proponente le possibili soluzioni edificatorie assentibili. Tale diniego si