Ad avviso del Giudice Amministrativo (si cfr. Cons. Stato, Sez. IV, sent. 14 luglio 2025, n. 6160), chiamato ad esprimersi sulla legittimità della D.G.R. Piemonte 31 luglio 2023, n. 58-7356 e sulla successiva D.G.R. Piemonte 23 ottobre 2023, n. 26-7599:
– “il D.Lgs. 8 novembre 2021 n. 199 costituisce attuazione della direttiva 2018/2001/UE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, oltre che espressione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente (art. 117 c. 2 lett. s, Cost.) e della competenza legislativa concorrente in materia di ‘produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia’ (art. 117 c. 3 Cost.), […comunque] finalizzata ad accelerare il percorso di crescita sostenibile del Paese, recando disposizioni in materia di energia da fonti rinnovabili e a raggiungere gli obiettivi di incremento della quota di energia da fonti rinnovabili al 2030”;
– “il D.Lgs. 8 novembre 2021 n. 199 è frutto di una diversa impostazione rispetto alla più tradizionale disciplina delle aree non idonee. L’individuazione delle aree idonee da parte delle regioni con un intervento legislativo persegue il duplice obiettivo di consentire, da un lato, agli operatori di conoscere in modo chiaro e trasparente le aree in cui è possibile installare impianti FER seguendo una procedura semplificata dall’altro, di garantire il rispetto delle prerogative regionali che, nel selezionare in quali aree consentire l’installazione agevolata di FER, possono esercitare la più ampia discrezionalità, fermi restando i limiti imposti dallo Stato in termini di classificazione e obiettivi annui di MW da raggiungere, così come stabilito dal D.M. 21 giugno 2024, fino al 2030” (Corte Cost., 11 marzo 2025, n. 28)”;
– “le aree non incluse tra le aree idonee non possono essere dichiarate non idonee all’installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile, in sede di pianificazione territoriale ovvero nell’ambito di singoli procedimenti, in ragione della sola mancata inclusione nel novero delle aree idonee”;
– “l’art. 20 c. 8 del D.Lgs. n. 199 del 2021 si colloca nel nuovo sistema – introdotto dallo stesso D.Lgs. n. 199 del 2021 – di individuazione delle aree in cui è consentita l’installazione degli impianti a fonti rinnovabili. Con esso, il legislatore statale ha inteso superare il sistema dettato dall’art. 12 c. 10 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 e dal conseguente D.M. Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, contenenti i principi e i criteri di individuazione delle aree non idonee. Le regioni, pertanto, sono ora chiamate a individuare le aree idonee all’installazione degli impianti, sulla scorta dei princìpi e dei criteri stabiliti con appositi decreti interministeriali, previsti dal c. 1 del citato art. 20, tuttora non adottati”;
– “va dichiarata l’illegittimità delle delibere regionali impugnate, nella parte in cui esse vietano la collocazione di impianti fotovoltaici nelle aree agricole piemontesi di elevato interesse agronomico, come individuate dalle delibere impugnate, ossia gli ‘areali individuati dai disciplinari delle produzioni agricole vegetali a Denominazione di Origine Protetta (D.O.P.), ad Indicazione Geografica Protetta (I.G.P.), a Denominazione di Origine Controllata (D.O.C.) e Garantita (D.O.C.G.)’, nonché ‘i terreni agricoli e naturali ricadenti nella prima e seconda classe di capacità d’uso del suolo’ […] nella misura in cui predispone un regime differenziale ed escludente per gli impianti fotovoltaici a terra, impedendone la collocazione anche nelle aree dichiarate idonee dal legislatore a mente del citato art. 20 c. 8”;
– “sussiste l’impossibilità per la Regione [Piemonte], nel caso di specie, di frapporre validamente alla realizzazione di impianti fotovoltaici sul suo territorio ostacoli non previsti dal legislatore statale e di intervenire direttamente in materia, anteriormente alla fissazione, con decreto ministeriale, dei principi e criteri omogenei per l’individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee all’installazione degli impianti stessi, comprese le modalità per minimizzare il relativo impatto ambientale e la massima porzione di suolo occupabile dai suddetti impianti per unità di superficie, nonché dagli impianti a fonti rinnovabili di produzione di energia elettrica già installati e le superfici tecnicamente disponibili”.