Ad avviso del Giudice Amministrativo, “deve essere annullato l’art. 7 c. 2 e 3 del D.M. 21 giugno 2024 [… ritenendo illegittimi: (i) la mancata previsione di un contesto unitario di princìpi e criteri per l’esercizio da parte delle regioni del potere di individuare le aree idonee, (ii) l’attribuzione alle Regioni della facoltà di individuare una fascia di rispetto dal perimetro dei beni sottoposti a tutela fino a un massimo di 7 chilometri e (iii) la mancata previsione di una disciplina transitoria di salvaguardia dei procedimenti in corso] con obbligo, per le amministrazioni ministeriali resistenti, di rieditare i criteri per la individuazione delle aree idonee e non idonee alla installazione di impianti a fonti rinnovabili, nonché di dare attuazione al disposto di cui all’art. 5 c. 1 lett. a), n. 1), della L. 22 aprile 2021, n. 53 entro il termine di 60 giorni dalla notifica della presente sentenza o dalla sua comunicazione in via amministrativa, ove anteriore, senza vincolo di contenuto ma nel rispetto di quanto statuito con il presente dictum giudiziale” (si cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 13 maggio 2025, n. 9155, già appellata avanti il Consiglio di Stato).
Ad avviso della giurisprudenza amministrativa, “l’art. 20 comma 8 del D.Lgs. 199/2021 ha indicato le aree da reputarsi idonee di per sé ai fini dell’installazione