Ad avviso del Giudice Amministrativo, “il divieto di artato frazionamento degli impianti costituisce una declinazione, nello specifico settore dei meccanismi di incentivazione per la produzione di energia da fonti rinnovabili, del generale divieto di abuso del diritto, quale principio generale dell’ordinamento giuridico. […] Il frazionamento degli impianti deve comunque essere esclusivamente finalizzato, mediante un contegno elusivo, a limitare la potenza degli impianti e, per l’effetto, a sfruttare procedure autorizzative più snelle ovvero a conseguire incentivi non spettanti o superiori a quelli spettanti. […] Il divieto di artato frazionamento costituisce, quindi, un princìpio generale dell’ordinamento, che opera a prescindere da una espressa e puntuale previsione normativa ed è applicabile a tutti gli impianti che percepiscono incentivi per la produzione di energia da fonti rinnovabili” (si cfr. Cons. Stato, Sez. II, sent. 18 gennaio 2023, n. 640).
Ad avviso della giurisprudenza amministrativa, “l’art. 20 comma 8 del D.Lgs. 199/2021 ha indicato le aree da reputarsi idonee di per sé ai fini dell’installazione