Effetti del superamento della potenza media annua prevista dalla concessione di derivazione d’acqua a scopo idroelettrico

Ad avviso del Giudice Amministrativo, “Il superamento del limite di potenza media annua prevista dalla concessione di derivazione si traduce nella produzione di energia non incentivabile, costituendo tale parametro un preciso limite all’incentivabilità dell’energia prodotta, stabilito nell’ambito delle regole di ammissione agli incentivi, che avviene in coerenza e sulla base dei parametri contenuti nella concessione di derivazione, irrilevanti essendo le diverse conseguenze che possano discendere da tale superamento sul diverso piano dei rapporti concessori con l’autorità regionale concedente. La portata media di derivazione e la correlata potenza nominale media annua […] costituisce, quindi, un tetto all’incentivabilità dell’energia prodotta, dovendo pertanto considerarsi l’energia prodotta oltre i limiti e le modalità di esercizio dell’impianto da cui scaturisce tale produzione come realizzate in difformità dai titoli, di cui tuttavia non risulta pregiudicata la validità ed efficacia, integrandosi una violazione di minore gravità che determina l’obbligo per il GSE di procedere al recupero degli incentivi percepiti in eccesso rispetto ai limiti previsti dai relativi titoli. La possibilità di utilizzare la risorsa idrica nel rispetto dei soli limiti di portata massima, al fine di consentire al concessionario di adeguarsi alle portate annue disponibili ed alle relative oscillazioni, può valere ai limitati fini dei rapporti di concessione idrica, che operano in un ambito diverso regolato da specifiche discipline, mentre nessun rilievo assume sul piano degli incentivi, nell’ambito dello speciale regime, ai cui fini rileva la portata media annua come limite predeterminato di producibilità dell’impianto di energia incentivata, che si inserisce nel più generale contesto di programmazione degli oneri per la produzione di energia da fonte rinnovabile, altrimenti consentendosi, attraverso l’incentivazione dell’energia prodotta per effetto del superamento di tale limite, uno stravolgimento della programmazione del calcolo dell’energia incentivabile e del correlato costo indicativo cumulato annuo degli incentivi ai fini del raggiungimento dei limiti di costo prestabiliti” (si cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III Ter, 21 maggio 2024, n. 10162, confermata da Cons. Stato, Sez. II, sent. 3 febbraio 2025, n. 828).

Avv. Andrea Porro
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