Ad avviso del T.S.A.P. “la disciplina degli artt. 6, 28 e 30 del R.D. 1775 del 1933, che non contempla i princìpi della pubblicità e della gara in caso di rinnovo delle concessioni di piccola derivazione, deve essere disapplicata nella parte in cui consente il rinnovo di un contratto di concessione senza la previa indizione di una procedura trasparente e conoscibile che consenta ai terzi che vi hanno interesse di formulare una proposta concorrente sulla base dei princìpi di derivazione comunitaria per i quali quando l’amministrazione attribuisce occasioni di vantaggio a privati in relazione a beni pubblici la cui disponibilità sia limitata, deve rispettare i princìpi di non discriminazione e pari trattamento corollari di quello di concorrenza su cui si basa il Trattato EU” (si cfr. T.S.A.P., 23 maggio 2024, n. 58; in senso conforme, si cfr. T.S.A.P., 13 dicembre 2018, n. 201 e Cass. Civ., Sez. Unite, 4 giugno 2018 n. 14232).
Ad avviso della giurisprudenza amministrativa, “l’art. 20 comma 8 del D.Lgs. 199/2021 ha indicato le aree da reputarsi idonee di per sé ai fini dell’installazione