L’art. 2, c. 1, lett. a)-b), d)-g) i), m)-o) e q) del D.L. 175/2025 dispone modifiche che hanno principalmente una funzione di coordinamento e armonizzazione della disciplina sulle aree idonee all’installazione di impianti da fonti rinnovabili. In sostanza, vengono ricondotti all’interno del D.Lgs. 190/2024 (cd. Testo Unico FER) i rinvii prima contenuti nel D.Lgs. 199/2021.
Questo trasferimento aggiorna e definisce tre ambiti specifici:
- la nuova disciplina per l’installazione di impianti fotovoltaici con moduli a terra nelle aree classificate agricole;
- la nuova disciplina generale concernente le aree idonee su terraferma;
- la nuova disciplina volta ad assicurare che le leggi regionali, nell’identificare le aree idonee, garantiscano il raggiungimento degli obiettivi di potenza installata previsti dal PNIEC.
Completano il quadro normativo ulteriori misure di raccordo in materia di valutazioni ambientali e l’abrogazione di alcune norme del D.Lgs. 199/2021, ora trasposte all’interno del Testo Unico FER.
L’art. 2, c. 1, lett. a)-g), n) ed o) del D.L. 175/2025 in esame apporta una serie di modifiche al D.Lgs. 190/2024.
L’impatto normativo di queste modifiche è primariamente di coordinamento e armonizzazione. Esse trasferiscono i riferimenti normativi relativi alle aree idonee – precedentemente contenuti nell’art. 20 del D.Lgs. 199/2021 – all’interno delle nuove disposizioni introdotte dallo stesso D.L. 175/2025. Si tratta, in particolare, del nuovo articolo 11-bis del D.Lgs. 190/2024.
L’art. 2, c. 1, lett. c), h), l) e p) del D.L. 175/2025 riconduce all’interno del D.Lgs. 190/2024 e aggiorna la definizione e la disciplina relative a:
– gli impianti agrivoltaici;
– le aree idonee all’installazione di impianti a FER su terraferma;
– le aree idonee a mare;
– i regimi amministrativi semplificati per gli impianti in aree idonee;
– gli interventi realizzabili all’interno dei siti UNESCO;
– la piattaforma digitale per aree idonee e zone di accelerazione;
– gli obiettivi di potenza aggiuntiva regionale per il raggiungimento dell’obiettivo di potenza complessiva da impianti a FER prevista dal PNIEC.
Il c. 2 del nuovo art. 11-bis regolamenta poi l’installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra nelle zone agricole; tale disciplina in parte riprende e in parte integra quella dettata dal c. 1-bis dell’art. 20 del D.Lgs. 199/2021.
Il c. 3 del nuovo art. 11-bis, riproducendo in parte quanto già disposto dall’art. 20 c. 4 del D.Lgs. 199/2021, demanda alle regioni e alle province autonome il compito di individuare con propria legge, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore del decreto, aree idonee ulteriori rispetto a quelle indicate al c. 1. Tale individuazione deve avvenire nel rispetto dei principi e dei criteri di cui al c. 4 e degli obiettivi fissati al c. 5. Nel caso di mancata adozione della legge, o di mancato rispetto dei principi, criteri od obiettivi, lo Stato può esercitare il suo potere sostitutivo ai sensi dell’art. 41 della L. 234/2012.
Il c. 4 del nuovo art. 11-bis elenca i principi e i criteri a cui le regioni e le province autonome devono attenersi nell’individuazione delle ulteriori aree idonee.
Il c. 5 del nuovo art. 11-bis prevede che le leggi regionali (adottate ai sensi del c. 3) garantiscano il raggiungimento, entro il 2030, degli obiettivi di potenza installata da fonti rinnovabili indicati nella tabella 1 dell’allegato C-bis.
Infine, il c. 5 dell’art. 11-bis dispone che qualora gli impianti a FER siano ubicati sul territorio di più regioni o province autonome, la ripartizione delle rispettive potenze è definita tramite accordi stipulati tra i diversi enti territoriali.
Il c. 6 del nuovo art. 11-bis disciplina l’attività di monitoraggio degli obiettivi. La norma stabilisce che il MASE provveda al monitoraggio periodico del raggiungimento dei target, avvalendosi del supporto tecnico del GSE e del RSE; gli esiti di tale attività devono essere trasmessi alla Piattaforma digitale per le aree idonee e le zone di accelerazione, istituita ai sensi dell’art. 12-bis.
Il c. 7 del nuovo art. 11-bis regola l’affidamento delle aree idonee nelle tratte autostradali, riprendendo la disciplina dettata dall’art. 20 del D.Lgs. 199/2021 ai c. 8-bis e 8-ter.
La stessa lett. h) del c. 1 dell’art. 2 introduce altresì l’art. 11-quater, il quale disciplina i regimi amministrativi semplificati per gli impianti in aree idonee.
Il c. 1 introduce agevolazioni procedurali differenziate in base al titolo abilitativo necessario:
– interventi in attività libera e PAS: la realizzazione di tali interventi in aree idonee non è subordinata all’acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica. L’autorità competente in materia paesaggistica è comunque tenuta a esprimere un parere obbligatorio ma non vincolante, entro i termini previsti per il rilascio degli atti di assenso (artt. 7 e 8 del d.lgs. n. 190/2024);
– interventi soggetti ad autorizzazione unica (AU): anche in questo caso, l’autorità paesaggistica rende un parere obbligatorio ma non vincolante. Qualora il termine decorra infruttuosamente senza l’espressione del parere, l’autorità procedente è legittimata a provvedere comunque sulla domanda. Inoltre, per i procedimenti in aree idonee, i termini procedimentali ordinari sono ridotti di un terzo.
Infine, sempre la lett. h) del c. 1 dell’art. 2 del D.L. 175/2025 inserisce nel Testo Unico FER anche un nuovo art. 11-quinquies, che disciplina gli interventi realizzabili nelle zone di protezione dei siti UNESCO.
La norma limita l’installazione di impianti a FER in queste zone esclusivamente agli interventi in attività libera (di cui all’Allegato A del d.lgs. n. 190/2024).