Il “secondo correttivo” del recente Testo Unico FER: il D.Lgs. 178/2025

L’art. 1 – recante modifiche all’art. 1 c. 1 del D.Lgs. 190/2024 – amplia l’ambito di applicazione della disciplina del D.Lgs. 190/2024 anche agli impianti di accumulo, prevedendo per essi le stesse disposizioni già vigenti per gli impianti a fonti rinnovabili.

Contestualmente vengono soppressi alcuni richiami alla normativa edilizia, al fine di rendere più chiaro e coerente il quadro regolatorio.

Per assicurare la coerenza complessiva dell’impianto normativo – attraverso gli artt. 6 c. 1 lett. a), 7 c. 1 lett. a) e 8 c. 1 lett. a) – vengono inoltre eliminati i riferimenti alle disposizioni soppresse contenuti in altre parti dell’articolato, riguardanti in particolare i diversi regimi amministrativi previsti (attività libera, procedura abilitativa semplificata e autorizzazione unica).

L’art. 2 – recante modifiche all’art. 3 c. 3 del D.Lgs. 190/2024 – dispone che non è possibile derogare al principio di interesse pubblico prevalente per gli impianti a FER collocati in aree idonee ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 199/2021 o in zone di accelerazione ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 190/2024.

L’art. 3 – recante modifiche agli artt. 4 e 14 del D.Lgs. 190/2024 – aggiorna alcune definizioni in materia di impianti a FER: l’avvio degli interventi decorre ora dall’assunzione della prima obbligazione giuridica vincolante, in coerenza con la definizione di “avvio dei lavori” disposta in sede europea; è soppressa la definizione della piattaforma SUER; la nozione di impianto ibrido è estesa agli impianti con sistemi di accumulo, con prevalenza della competenza statale nei procedimenti di autorizzazione unica; sono infine introdotte le definizioni di “interventi edilizi”, “opere connesse”, “infrastrutture indispensabili” e “revisione della potenza”, quest’ultima volta a supportare le nuove procedure semplificate per il repowering.

L’art. 4 – integralmente sostitutivo dell’art. 5 del D.Lgs. 190/2024 e recante modifiche alla disciplina sulla digitalizzazione delle procedure amministrative e modelli unici – introduce una disciplina organica della piattaforma unica digitale per gli impianti a fonti rinnovabili (c.d. piattaforma SUER, istituita con il Decreto MASE 23 ottobre 2023), con l’obiettivo di semplificare e uniformare le procedure autorizzative.

In merito agli adempimenti documentali, viene attribuita al soggetto proponente – e non più ai gestori di rete – la responsabilità di rendere disponibili sulla piattaforma i modelli unici semplificati per gli impianti in attività libera entro cinque giorni dall’entrata in esercizio dell’impianto.

L’art. 5 – contenente modifiche all’art. 6 del D.Lgs. 190/2024 in materia di regimi amministrativi – interviene sulla disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da impianti a FER, prevedendo una definizione più puntuale dei casi in cui si può verificare il cumulo di più progetti (qualora artatamente frazionati, poiché localizzati nella medesima particella catastale o su particelle catastali contigue, oppure perché riconducibili a uno stesso soggetto proponente identificabile

come unico centro di interessi), e l’introduzione di una disposizione che impone al soggetto proponente di predisporre appositi sistemi di smaltimento delle acque meteoriche che vengono intercettate dalle nuove superfici impermeabilizzate (sia temporanee che permanenti) create per effetto della realizzazione degli impianti a FER, al fine di mitigare gli effetti dovuti anche ai cambiamenti climatici, ivi compreso il rischio idrogeologico derivante dall’aumento della copertura artificiale del suolo.

L’art. 6 – recante modifiche all’art. 7 del D.Lgs. 190/2024 in materia di regime di attività libera – ridefinisce la disciplina degli interventi in attività libera, specificando la necessità del rispetto delle norme tecniche per le costruzioni, nonché la previa comunicazione o acquisizione dei titoli eventualmente richiesti. Gli interventi in aree idonee o in zone di accelerazione sono considerati compatibili con gli strumenti urbanistici e con i regolamenti edilizi vigenti. Sono inoltre chiariti i vincoli che impongono il ricorso alla procedura abilitativa semplificata (PAS), introdotte semplificazioni in materia di autorizzazione paesaggistica e ampliato l’utilizzo della piattaforma SUER anche agli interventi che non richiedono la connessione elettrica.

L’art. 7 – recante modifiche all’art. 8 del D.Lgs. 190/2024 in materia di procedura abilitativa semplificata – modifica il regime della procedura abilitativa semplificata (PAS), confermando l’obbligo di acquisire i pareri per i rischi idrogeologici, sismici e vulcanici, ampliando i termini per le integrazioni e apportando una serie di ulteriori modifiche alla documentazione richiesta.

Si specifica che il comune procedente è il punto di contatto, con competenza attribuita a quello sul cui territorio ricade la parte prevalente dell’impianto.

La documentazione da presentare ai sensi di tale regime viene aggiornata:

– la disponibilità dell’area può essere provata anche con atti preliminari e non è richiesta in caso di richiesta di esproprio;

– alla richiesta devono essere allegati eventuali titoli edilizi semplificati (CILA o SCIA) mentre il permesso di costruire va acquisito prima dell’avvio della PAS;

– i tecnici asseverano anche il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni;

– le compensazioni territoriali vengono ridefinite e calcolate sul valore della produzione attesa nei primi cinque anni, al netto dell’autoconsumo, in misura compresa tra lo 0,5% e il 3%;

Sul piano procedurale, il comune può concedere una sola proroga di 30 giorni per le integrazioni, con termini che riprendono a decorrere dalla presentazione dei documenti. Il decreto di esproprio deve essere eseguito entro un anno mentre ai fini della decadenza del titolo abilitativo si dispone la non computabilità dei ritardi dovuti a cause di forza maggiore.

L’art. 8 – recante modifiche all’art. 9 del D.Lgs. 190/2024 in materia di autorizzazione unica – dello schema di decreto in esame dispone modifiche al procedimento di autorizzazione unica rafforzando il principio di integrazione procedimentale, ricomprendendo al suo interno i titoli edilizi e rendendo la valutazione di impatto ambientale una fase non più separabile dallo stesso. Tra le ulteriori modifiche più rilevanti rientrano le seguenti:

– viene chiarito che l’amministrazione procedente funge da “punto di contatto” e si amplia l’ambito del provvedimento, il quale include anche la valutazione di incidenza ambientale;

– per dimostrare la disponibilità delle aree diventa sufficiente possedere un atto negoziale ad efficacia obbligatoria;

– il procedimento viene snellito eliminando uno specifico meccanismo di opposizione per i comuni in caso di variante urbanistica;

– vengono introdotte maggiori garanzie per il proponente, prevedendo l’obbligo di concedere più tempo per le integrazioni documentali, ed estendendo a cinque anni l’efficacia minima del titolo autorizzatorio;

– il provvedimento unico potrà inoltre disporre direttamente il vincolo preordinato all’esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità;

– sono riformulate le modalità per la prestazione delle garanzie finanziarie e si rendono obbligatorie le misure di compensazione, anche territoriali, a favore dei comuni;

– da ultimo, si circoscrive la competenza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai soli impianti idroelettrici che includono grandi dighe.

L’art. 9 – che ha aggiunto un nuovo art. 9-bis all’interno del D.Lgs. 190/2024 – appare funzionale a ridurre i termini del procedimento di autorizzazione unica per gli interventi relativi alle modifiche consistenti nel repowering di impianti esistenti o autorizzati che comportino una potenza complessiva fino a 300 MW (di competenza regionale) o oltre i 300 MW (di competenza statale), che determinino una revisione della potenza non superiore al 15%.

Le eventuali valutazioni ambientali sono limitate al solo impatto che potrebbe derivare dalla revisione di potenza.

Medesima riduzione dei termini vale per gli impianti geotermici di potenza inferiore ai 50 MW.

L’art. 10 – recante modifiche all’art. 10 del D.Lgs. 190/2024 – interviene sulle norme che regolano il coordinamento dei regimi concessori (PAS e autorizzazione unica) con il procedimento per il rilascio della concessione demaniale, qualora necessaria ai fini della realizzazione dell’impianto.

L’art. 11 – recante modifiche all’art. 11 del D.Lgs. 190/2024 – interviene sulla disciplina delle sanzioni amministrative in materia di costruzione ed esercizio di impianti, estendendo la clausola sull’applicabilità della normativa sanzionatoria dettata dal T.U. in materia edilizia anche agli interventi realizzati attraverso la procedura abilitativa semplificata (PAS) o tramite quella di autorizzazione unica.

L’art. 12 – che introduce un nuovo articolo 12-bis nel D.Lgs. 190/2024 – aggiunge una nuova previsione per disciplinare meccanismi per la risoluzione delle controversie relative agli interventi oggetto del D.Lgs. 190/2024.

Si dispone, in particolare, che nei giudizi aventi ad oggetto tali controversie si applichi il rito abbreviato dei giudizi amministrativi dettato dal codice del processo amministrativo e si detta una disciplina – nel dettaglio rimandata a provvedimenti di ARERA – per la previsione di meccanismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie, che saranno poi gestiti da Acquirente Unico S.P.A.

L’art. 13 – recante modifiche all’art. 13 del D.Lgs. 190/2024 – prevede che la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (VIA) si applichi espressamente anche a taluni tipi di impianti fotovoltaici collocati nelle cd. zone di accelerazione: in particolare, agli impianti di potenza superiore a 25 MW di competenza statale e a quelli di potenza superiore a 12 MW di competenza regionale.

Estende inoltre la verifica di assoggettabilità a VIA regionale agli impianti fotovoltaici flottanti da 10 MW installati su invasi e bacini idrici senza più limitazioni legate alla natura pubblica o demaniale delle aree, includendo anche i bacini artificiali.

Per le sonde geotermiche a circuito chiuso, vengono innalzate le soglie a partire dalle quali interviene la verifica di assoggettabilità a VIA regionale, adeguandole all’evoluzione tecnologica (potenza superiore a 500 kW e profondità superiore a 250 metri per le sonde verticali). In coerenza con tali aggiornamenti, sono riallineati i limiti di potenza previsti per le procedure in PAS.

L’art. 14 – recante modifiche alle disposizioni di coordinamento – introduce disposizioni di coordinamento con i princìpi di base della procedura di rilascio delle autorizzazioni dettati dalla novellata direttiva RED II, con la nuova definizione di impianto ibrido, con il T.U. in materia edilizia e con il codice del processo amministrativo.

L’art. 15 – recante modifiche all’allegato A del D.Lgs. 190/2024 – aggiorna l’elenco degli interventi in regime di attività libera. In particolare, vengono inclusi in tale regime gli impianti fotovoltaici flottanti di potenza inferiore a 10 MW, se ubicati su bacini artificiali non di pregio e con occupazione limitata della superficie. Si chiarisce inoltre che, per gli impianti a FER su edifici, la disciplina semplificata si riferisce all’intero sistema e non ai singoli moduli e include tra le attività libere gli interventi di ripotenziamento, rifacimento o ricostruzione degli impianti fotovoltaici esistenti, purché non comportino aumenti di volume e rispettino le misure ambientali previste.

Per gli impianti eolici esistenti vengono esplicitamente ammessi, nello stesso regime di attività libera, anche i potenziamenti o ripotenziamenti che riducono il numero di aerogeneratori, mentre si introducono modifiche di carattere tecnico e terminologico per rendere più chiara la disciplina relativa all’altezza e al numero delle turbine.

Infine, il regime di attività libera viene esteso agli interventi di modifica su impianti di accumulo idroelettrico esistenti e alla sostituzione di impianti solari termici, a condizione che non aumentino l’impronta fisica o il volume. Per i sistemi di accumulo elettrochimico, si innalza dal 10% al 50% il limite massimo di incremento dell’altezza dei manufatti, mantenendo ferme le altre condizioni tecniche e ambientali.

L’art. 16 – recante modifiche all’allegato B del D.Lgs. 190/2024 – amplia e chiarisce gli interventi realizzabili tramite procedura abilitativa semplificata (PAS).

Viene precisata l’applicazione della PAS agli impianti fotovoltaici situati nelle zone di accelerazione e vengono precisati i limiti di potenza per alcune tipologie di impianti.

Si estende il regime semplificato a ulteriori categorie di impianti idroelettrici di piccola taglia, realizzati su condotte, edifici o canali esistenti, senza modifiche strutturali né aumento delle portate d’acqua.

Per gli impianti geotermici a sonde verticali si innalzano i limiti tecnici di accesso alla PAS, portando la potenza massima a 500 kW e la profondità delle sonde a 250 metri.

Si prevede che rientrino nel regime di PAS anche gli impianti di accumulo elettrico autorizzati ma non ancora in esercizio.

Infine, si precisa che gli interventi di modifica o potenziamento di impianti a fonti rinnovabili esistenti o autorizzati restano soggetti alla PAS, indipendentemente dalla potenza risultante, purché l’ampliamento dell’area non superi il 20 per cento.

L’art. 17 – recante modifiche all’allegato C del D.Lgs. 190/2024 – apporta modifiche di carattere terminologico e chiarificatorio agli interventi in regime di autorizzazione unica di cui all’allegato C.

Avv. Andrea Porro
Potrebbero Interessarti