Ad avviso del T.S.A.P., “La natura sostanziale della variazione si evince dal fatto che le integrazioni presentate incidono, modificandoli, su alcuni elementi essenziali della domanda originaria […] con conseguente obbligo di istruirla come nuova domanda”, nell’osservanza dell’art. 49 del R.D. 1775/1933 (si cfr. T.S.A.P., sent. 48/2015).
L’art. 1 – recante modifiche all’art. 1 c. 1 del D.Lgs. 190/2024 – amplia l’ambito di applicazione della disciplina del D.Lgs. 190/2024 anche agli impianti di accumulo,