Ad avviso del T.S.A.P., “La natura sostanziale della variazione si evince dal fatto che le integrazioni presentate incidono, modificandoli, su alcuni elementi essenziali della domanda originaria […] con conseguente obbligo di istruirla come nuova domanda”, nell’osservanza dell’art. 49 del R.D. 1775/1933 (si cfr. T.S.A.P., sent. 48/2015).
Ad avviso della giurisprudenza amministrativa, “l’art. 20 comma 8 del D.Lgs. 199/2021 ha indicato le aree da reputarsi idonee di per sé ai fini dell’installazione