Ad avviso del T.S.A.P., è preferibile l’istanza di concessione di derivazione che “garantisce una più razionale utilizzazione del corso d’acqua in quanto assicura una consistente produzione di energia da fonte rinnovabile e la piena compatibilità con l’ambiente, con la peculiarità dei luoghi e con gli altri usi della risorsa da parte della collettività”, nell’osservanza degli artt. 7 e 9 del R.D. 1775/1933, a condizione che le “le valutazioni, connotate da ampia discrezionalità tecnica ed amministrativa, non [siano] inficiate da profili di illogicità ed irragionevolezza apprezzabili in sede di controllo giurisdizionale di legittimità” (si cfr. T.S.A.P., sent. 131/2015).
Ad avviso del Giudice Amministrativo, investito della questione relativa al termine di prescrizione dell’azione di ripetizione dell’indebito promossa dal G.S.E., “l’azione di recupero di somme