Ad avviso del T.S.A.P., “La natura sostanziale della variazione si evince dal fatto che le integrazioni presentate incidono, modificandoli, su alcuni elementi essenziali della domanda originaria […] con conseguente obbligo di istruirla come nuova domanda”, nell’osservanza dell’art. 49 del R.D. 1775/1933 (si cfr. T.S.A.P., sent. 48/2015).
Ad avviso del Giudice Amministrativo, “l’art. 7 c. 2 lett. c) del D.M. 21 giugno 2024 appare – al sommario esame proprio di questa fase cautelare