Ad avviso del Consiglio di Stato, “I poteri di riesame ed autotutela sono lo strumento con il quale, a mezzo di un processo di rivalutazione e riesame critico della propria attività provvedimentale, la Pubblica Amministrazione corregge – annullandola, revocandola o modificandola – l’azione amministrativa fino a quel momento svolta, per consentire il migliore perseguimento in concreto dell’interesse pubblico di cui è depositaria; questo intervento in autotutela è infatti espressione di un potere generale attribuito alla Pubblica Amministrazione che, una volta adottato un atto amministrativo, può sempre tornare sui propri passi ponendo in essere una riedizione del potere originariamente esercitato, soggiacendo peraltro ai limiti imposti ora in via anche normativa (dall’art. 21 nonies, l. 7 agosto 1990, n. 241) per cui, al fine di procedere alla revoca ed all’annullamento d’ufficio di un atto amministrativo, necessita un triplice ordine di presupposti, e cioè che l’atto sia illegittimo, sussistano ragioni di interesse pubblico che ne giustifichino il ritiro, il tutto avvenga entro un termine ragionevole, nonché venga svolta la considerazione degli interessi dei destinatari del provvedimento viziato” (si cfr. Cons. Stato Sez. VI, sent. 29 luglio 2019, n. 5324; in senso conforme, si cfr. Cons. Stato Sez. VI , sent. 27 gennaio 2017, n. 341).
Ad avviso del Giudice Amministrativo, investito della questione relativa al termine di prescrizione dell’azione di ripetizione dell’indebito promossa dal G.S.E., “l’azione di recupero di somme