Ad avviso del Consiglio di Stato, la disciplina prevista dagli artt. 14 ss. della L. 241/1990 “è chiara nell’escludere qualsiasi rilevanza a dissensi espressi al di fuori del modulo della conferenza di servizi. L’eventuale assegnazione di valore alla manifestazione di volontà espressa ‘esternamente’ vanificherebbe la finalità di semplificazione procedimentale che connota la conferenza di servizi decisoria” (si cfr. Cons. Stato Sez. IV, sent. 11 novembre 2016, n. 4676).
Ad avviso del Giudice Amministrativo, investito della questione relativa al termine di prescrizione dell’azione di ripetizione dell’indebito promossa dal G.S.E., “l’azione di recupero di somme