Ad avviso del T.A.R., il vigente art. 42 c. III del D.Lgs. 28/2011 impone al G.S.E. “di preliminarmente valutare la sussistenza dei presupposti per disporre la decurtazione dell’incentivo percepito, potendo solo nel caso in cui gli stessi non siano ravvisabili – in forza di valutazioni allo stesso spettanti, i quali devono tuttavia essere esternate nella motivazione del provvedimento – disporre la decadenza” (si cfr. T.A.R. Lazio – Roma Sez. III ter, sent. 2 marzo 2021, n. 3466), poiché risulta pacificamente statuito che “la disposizione sulla decurtazione percentuale ha natura immediatamente applicabile, anche in mancanza del decreto ministeriale” (si cfr. T.A.R. Lazio – Roma Sez. III ter, sent. 7 gennaio 2021, n. 188).
Ad avviso del Giudice Amministrativo, “l’art. 7 c. 2 lett. c) del D.M. 21 giugno 2024 appare – al sommario esame proprio di questa fase cautelare