Limiti all’istanza accesso alle informazioni ambientali

Ad avviso del T.A.R., la richiesta di accesso alle informazioni ambientali non esime il richiedente dal dimostrare che l’interesse, che intende far valere, ha natura ambientale, ed è volto alla tutela dell’integrità della matrice ambientale, non potendo ammettersi che dell’istituto si possa fare un utilizzo per finalità ad esso estranee; di qui la necessità che la richiesta di accesso sia formulata specificamente con riferimento alle matrici ambientali potenzialmente compromesse e fornire una ragionevole prospettazione degli effetti negativi” (si cfr. T.A.R. Lazio – Roma Sez. I quater, sent. 4 marzo 2021, n. 2652; in senso conforme, si cfr. Cons. Stato Sez. V, sent. 13 marzo 2019, n. 1670).

Avv. Andrea Porro
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