Ad avviso del Consiglio di Stato, la disciplina prevista dagli artt. 14 ss. della L. 241/1990 “è chiara nell’escludere qualsiasi rilevanza a dissensi espressi al di fuori del modulo della conferenza di servizi. L’eventuale assegnazione di valore alla manifestazione di volontà espressa ‘esternamente’ vanificherebbe la finalità di semplificazione procedimentale che connota la conferenza di servizi decisoria” (si cfr. Cons. Stato Sez. IV, sent. 11 novembre 2016, n. 4676).
Ad avviso del Giudice Amministrativo, “l’art. 7 c. 2 lett. c) del D.M. 21 giugno 2024 appare – al sommario esame proprio di questa fase cautelare