Ad avviso del Consiglio di Stato, la disciplina prevista dagli artt. 14 ss. della L. 241/1990 “è chiara nell’escludere qualsiasi rilevanza a dissensi espressi al di fuori del modulo della conferenza di servizi. L’eventuale assegnazione di valore alla manifestazione di volontà espressa ‘esternamente’ vanificherebbe la finalità di semplificazione procedimentale che connota la conferenza di servizi decisoria” (si cfr. Cons. Stato Sez. IV, sent. 11 novembre 2016, n. 4676).
Ad avviso della Consulta, “il legislatore nazionale ha, infatti, accolto i princìpi della concorrenza solo con riferimento alle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi