Ad avviso del T.S.A.P., è pacifica “l’autonomia sul piano formale tra il procedimento di V.I.A. e quello di (adeguamento della) concessione, sebbene il primo costituisca un subprocedimento del secondo; e la circostanza che solo nell’ambito della seconda sequenza il parere dell’Autorità di Bacino assume carattere obbligatorio e natura vincolante, almeno per gli aspetti quantitativi della vicenda“, così potendosi prescindere dal parere dell’Autorità di Bacino competente che, seppur convocata per la Conferenza di Servizi, non vi abbia partecipato (si cfr. T.S.A.P., sent. 3 dicembre 2018, n. 195)
Ad avviso del Giudice Amministrativo, investito della questione relativa al termine di prescrizione dell’azione di ripetizione dell’indebito promossa dal G.S.E., “l’azione di recupero di somme