Ad avviso del T.S.A.P., “il sovracanone B.I.M. richiesto al concessionario di utenza idrica configura una prestazione patrimoniale imposta a fini solidaristici e ha, pertanto, natura tributaria; infatti, la legislazione statale (L. 959/1953) prevede la destinazione del sovracanone ad un fondo comune gestito dai consorzi per finalità di promozione dello sviluppo economico e sociale delle popolazioni interessate e per la realizzazione delle opere che si rendano necessaria per rimediare alla alterazione del corso naturale delle acque” (si cfr. T.S.A.P., sent. 10 dicembre 2018, n. 199; in senso conforme, si cfr. Cass. Civ. Sez. Un., sent. 19 giugno 2018, n. 16157 e, altresì, si cfr. Corte Cost., sent. 20 dicembre 2002, n. 553).
Ad avviso del Giudice Amministrativo, investito della questione relativa al termine di prescrizione dell’azione di ripetizione dell’indebito promossa dal G.S.E., “l’azione di recupero di somme