Ad avviso del T.S.A.P., “il sovracanone B.I.M. richiesto al concessionario di utenza idrica configura una prestazione patrimoniale imposta a fini solidaristici e ha, pertanto, natura tributaria; infatti, la legislazione statale (L. 959/1953) prevede la destinazione del sovracanone ad un fondo comune gestito dai consorzi per finalità di promozione dello sviluppo economico e sociale delle popolazioni interessate e per la realizzazione delle opere che si rendano necessaria per rimediare alla alterazione del corso naturale delle acque” (si cfr. T.S.A.P., sent. 10 dicembre 2018, n. 199; in senso conforme, si cfr. Cass. Civ. Sez. Un., sent. 19 giugno 2018, n. 16157 e, altresì, si cfr. Corte Cost., sent. 20 dicembre 2002, n. 553).
L’art. 1 – recante modifiche all’art. 1 c. 1 del D.Lgs. 190/2024 – amplia l’ambito di applicazione della disciplina del D.Lgs. 190/2024 anche agli impianti di accumulo,