Ad avviso del T.S.A.P., “costituiscono variazioni sostanziali, cui si riconnette l’obbligo di rifare il procedimento di V.I.A., solo quelle modifiche progettuali che portino alla realizzazione di un’opera del tutto diversa ed irriducibile al progetto originario, sì da peggiorare, rispetto a quest’ultimo, l’impatto sull’ambiente, tutte le altre modifiche appalesandosi meri adeguamenti, anche volontari (ossia, non imposti dall’Autorità preposta alla tutela ambientale), perlopiù all’evoluzione della tecnologia o della normativa di settore” (si cfr. Cons. Stato Sez. VI, sent. 29 luglio 2019, n. 5324; in senso conforme, si cfr. T.S.A.P.7 dicembre 2018, n. 197).
Ad avviso della giurisprudenza amministrativa, “il passaggio alla produzione di energia da fonti rinnovabili costituisce, infatti, un obiettivo di interesse nazionale. Deve ritenersi, pertanto, non