Il T.S.A.P. ha precisato che la Pubblica Amministrazione può esprimere la preferenza nella valutazione della concorrenza tra più istanze di concessione, nell’osservanza degli artt. 7 e 9 del R.D. 1775/1933, “solo dopo che tutte le domande concorrenti sono state sottoposte ad una completa istruttoria […] senza che sia consentito individuare una sola domanda in via preventiva, per poi limitare a quest’ultima il prosieguo dell’istruttoria e la necessaria valutazione di fattibilità dell’opera sotto il profilo ambientale e paesaggistico [… pena il rischio di un] irragionevole dispendio di risorse procedimentali, oltre che un sacrificio ingiustificato, dato l’eventuale esito negativo dell’istruttoria condotta su una sola domanda, dell’interesse alla produzione di energia idroelettrica” (si cfr. T.S.A.P., sent. 6 luglio 2015, n. 129).
Ad avviso della giurisprudenza amministrativa, “il passaggio alla produzione di energia da fonti rinnovabili costituisce, infatti, un obiettivo di interesse nazionale. Deve ritenersi, pertanto, non