Il T.S.A.P. ha chiarito che “se la concessione idraulica è svolta nel sub-procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale, propedeutico al procedimento di Autorizzazione Unica, è parimenti obbligatorio lo svolgimento della comparazione [tra le istanze ammesse e dichiarate in concorrenza] in ogni caso prima e mai dopo la conclusione della Valutazione di Impatto Ambientale […], per evidenti ragioni di razionalizzazione e di semplicità procedimentale, affinché, quindi, vi sia un’unica preliminare delibazione di tutti i progetti di derivazione concorrenti, dopo la quale solo il progetto che assicuri il miglior impiego della risorsa idrica prosegua l’iter di Valutazione di Impatto Ambientale e, quindi, di Autorizzazione Unica” (si cfr. T.S.A.P., sent. 29 aprile 2019, n. 122).
Ad avviso del Giudice Amministrativo, “l’art. 7 c. 2 lett. c) del D.M. 21 giugno 2024 appare – al sommario esame proprio di questa fase cautelare