Forme e modalità di espressione della preferenza nella valutazione della concorrenza tra più istanze di concessione

Il T.S.A.P. ha precisato che la Pubblica Amministrazione può esprimere la preferenza nella valutazione della concorrenza tra più istanze di concessione, nell’osservanza degli artt. 7 e 9 del R.D. 1775/1933, “solo dopo che tutte le domande concorrenti sono state sottoposte ad una completa istruttoria […] senza che sia consentito individuare una sola domanda in via preventiva, per poi limitare a quest’ultima il prosieguo dell’istruttoria e la necessaria valutazione di fattibilità dell’opera sotto il profilo ambientale e paesaggistico [… pena il rischio di un] irragionevole dispendio di risorse procedimentali, oltre che un sacrificio ingiustificato, dato l’eventuale esito negativo dell’istruttoria condotta su una sola domanda, dell’interesse alla produzione di energia idroelettrica” (si cfr. T.S.A.P., sent. 6 luglio 2015, n. 129).

Avv. Andrea Porro
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