Ad avviso del T.S.A.P., “La natura sostanziale della variazione si evince dal fatto che le integrazioni presentate incidono, modificandoli, su alcuni elementi essenziali della domanda originaria […] con conseguente obbligo di istruirla come nuova domanda”, nell’osservanza dell’art. 49 del R.D. 1775/1933 (si cfr. T.S.A.P., sent. 48/2015).
Ad avviso della giurisprudenza amministrativa, “il passaggio alla produzione di energia da fonti rinnovabili costituisce, infatti, un obiettivo di interesse nazionale. Deve ritenersi, pertanto, non