Ad avviso della Consulta, “il compito della semplificazione delle procedure riguardanti i titoli abilitativi relativi ad impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili non spetta al legislatore regionale. È infatti lo Stato che, in attuazione della normativa europea, ha il compito di dettare norme ispirate alle regole della semplificazione amministrativa e della celerità. Il contrasto con il principio fondamentale di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabili si fa ancora più radicale quando gli aggravi procedurali previsti dalla legge regionale possono giungere fino al punto di impedire del tutto la costruzione e l’esercizio degli impianti [… e, pertanto] il margine di intervento riconosciuto al legislatore regionale non permette che le Regioni prescrivano limiti generali, perché ciò contrasterebbe con il principio fondamentale di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabili, stabilito dal legislatore statale in conformità alla normativa dell’Unione europea” (si cfr. Corte Cost., sent. 2 dicembre 2020, n. 258).
Ad avviso del Giudice Amministrativo, investito della questione relativa al termine di prescrizione dell’azione di ripetizione dell’indebito promossa dal G.S.E., “l’azione di recupero di somme