Le valutazioni espresse in sede di Conferenza di Servizi ed il successivo esercizio dei poteri di autotutela

Ad avviso del T.S.A.P., “la Conferenza di Servizi prevista dall’art. 12 c. III del D.Lgs. 387/2003 per il rilascio dell’Autorizzazione Unica alla costruzione e alla gestione di impianti FER di energia elettrica ha natura decisoria [… ] infatti, essa è destinata a sostituire l’acquisizione di ogni autorizzazione, nulla osta o atto d’assenso comunque denominato […] di conseguenza, nell’adottare la determinazione conclusiva, l’Autorità procedente è chiamata ad operare una valutazione autonoma delle posizioni prevalenti espresse nel corso della Conferenza di Servizi, senza che il dissenso di una delle Amministrazioni partecipanti, ancorché tenuta a manifestare un parere vincolante, produca l’effetto di impedire la prosecuzione del procedimento [… altresì] le Amministrazioni, che hanno adottato atti endoprocedimentali in seno alla Conferenza di Servizi, non possono operare in autotutela per far venir meno l’assenso espresso […] con la conseguenza che spetta, quindi, all’Amministrazione procedente valutare discrezionalmente se indire, a fronte dell’annullamento in autotutela dei pareri espressi dalle Amministrazioni partecipanti, una nuova Conferenza di Servizi avente ad oggetto il riesame dell’atto adottato nella primigenia Conferenza di Servizi e con le modalità già colà seguite” (si cfr. T.S.A.P., sent. 26 aprile 2022, n. 80).

Avv. Andrea Porro
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