Ad avviso del T.S.A.P., “la Conferenza di Servizi prevista dall’art. 12 c. III del D.Lgs. 387/2003 per il rilascio dell’Autorizzazione Unica alla costruzione e alla gestione di impianti FER di energia elettrica ha natura decisoria [… ] infatti, essa è destinata a sostituire l’acquisizione di ogni autorizzazione, nulla osta o atto d’assenso comunque denominato […] di conseguenza, nell’adottare la determinazione conclusiva, l’Autorità procedente è chiamata ad operare una valutazione autonoma delle posizioni prevalenti espresse nel corso della Conferenza di Servizi, senza che il dissenso di una delle Amministrazioni partecipanti, ancorché tenuta a manifestare un parere vincolante, produca l’effetto di impedire la prosecuzione del procedimento [… altresì] le Amministrazioni, che hanno adottato atti endoprocedimentali in seno alla Conferenza di Servizi, non possono operare in autotutela per far venir meno l’assenso espresso […] con la conseguenza che spetta, quindi, all’Amministrazione procedente valutare discrezionalmente se indire, a fronte dell’annullamento in autotutela dei pareri espressi dalle Amministrazioni partecipanti, una nuova Conferenza di Servizi avente ad oggetto il riesame dell’atto adottato nella primigenia Conferenza di Servizi e con le modalità già colà seguite” (si cfr. T.S.A.P., sent. 26 aprile 2022, n. 80).
Ad avviso del Giudice Amministrativo, “l’art. 7 c. 2 lett. c) del D.M. 21 giugno 2024 appare – al sommario esame proprio di questa fase cautelare