Ad avviso della Consulta, “la dichiarazione di inidoneità deve risultare quale provvedimento finale di un’istruttoria adeguata volta a prendere in considerazione tutta una serie di interessi coinvolti e, in ogni caso, l’individuazione delle aree non idonee deve avvenire a opera delle Regioni attraverso atti di programmazione; cosicché una normativa regionale, che non rispetti la riserva di procedimento amministrativo e, dunque, non consenta di operare un bilanciamento in concreto degli interessi, strettamente aderente alla specificità dei luoghi, impedisce la migliore valorizzazione di tutti gli interessi pubblici implicati e, di riflesso, viola il princìpio, conforme alla normativa dell’Unione europea, della massima diffusione degli impianti da fonti di energia rinnovabili” (si cfr. Corte Cost., sent. 21 ottobre 2022, n. 216; in senso conforme, si cfr. Corte Cost., sent. 30 luglio 2021, n. 177).
Ad avviso del Giudice Amministrativo, investito della questione relativa al termine di prescrizione dell’azione di ripetizione dell’indebito promossa dal G.S.E., “l’azione di recupero di somme